Misure per emergenza sanitaria Covid-19

Circolare informativa:

Adozione di misure per il controllo, la vigilanza e la registrazione delle attività affidate a fornitori esterni in tempi di emergenza sanitaria #Covid-19.

Dal sito dell’INAIL: “Le infezioni da nuovo Coronavirus avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. A precisarlo è la circolare n. 13 del 3 aprile …Omississ…

Sono tutelati dall’Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere.

Ricordando che l’Art. 25-septies del Dlgs 231 (aggiunto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e poi così sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.) prevede sanzioni (pecuniarie e interdittive) a carico degli enti per: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Come tutelarsi? Con un modello organizzativo.

Dal sito dell’INAIL: I sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl)

Sono sistemi organizzativi che integrano obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella gestione di sistemi di lavoro e produzione di beni e servizi. Rispondono alla necessità di individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti. Adottare efficacemente un Sgsl consente di accedere alla richiesta di riduzione del tasso di premio da corrispondere all’Inail e usufruire dell’esonero dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (come previsto dall’art. 30 del d.lgs. 81/2008).

Come può un Ente/ Datore di lavoro/Committente rendere oggettive le misure organizzative adottate?

                Uno strumento che ben si adatta a questo sono gli AUDIT di II PARTE.

L’audit è una valutazione indipendente volta a ottenere prove, relativamente a un determinato oggetto, e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri prefissati siano stati soddisfatti o meno.

                L’attività di audit di seconda parte solitamente è uno strumento che ben si applica alla qualifica/verifica/conformità dei fornitori o per quelle realtà multi sede con molti servizi appaltati a terzi.

Considerando quindi che, tra gli adempimenti previsti dal DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24/04/2020 troviamo (ultimo punto) al paragrafo 3 – Modalità di accesso dei fornitori esterni: l’azienda committente è tenuta a dare all’impresa appaltatrice completa informativa del Protocollo aziendale e deve VIGILARE affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni; ben si capisce come l’attività di audit di seconda parte può dare evidenze oggettive sia per migliorare i processi interni sia per dare evidenza della attività di vigilanza eseguita.

Il mio team di professionisti qualificati, presenti su tutto il territorio nazionale può supportarVi nell’adempiere tutto quanto previsto dalla normativa.

Nello specifico i servizi offerti sono:

  • Redazione e/o verifica del Protocollo COVID aziendale
  • Redigere Check list per audit interni e di seconda parte
  • Effettuazione audit di seconda parte per verificare che tutte le disposizioni contenute nel protocollo aziendale siano correttamente attuate o in generale su qualunque procedura aziendale si voglia avere una misura
  • Formare un Covid Manager interno o assumerne il ruolo
  • Supportare il datore di lavoro/committente nell’elaborare le azioni correttive scaturenti dagli audit eseguiti
  • Ricoprire il ruolo di Organismo di Vigilanza o esserne il consulente
  • Redigere report periodici sull’attività eseguita quali registrazioni attestanti l’adozione e l’efficace attuazione del protocollo stesso (o più in generale delle varie misure organizzative)
  1. B: Le misure di contenimento del rischio nonché l’adozione di modelli organizzativi sono progetti finanziabili (ad esempio Bando INAIL ISI 2019 – asse di finanziamento 1) ed inoltre L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail.

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