
Il D.Lgs 81/2008 all’art.33 comma 1 declina i compiti generali del servizio di prevenzione, prevedendo che esso deve provvedere:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
f) a fornire informazioni ai lavoratori.
La pubblicazione di questa prassi di riferimento mette ancora una volta in risalto lo sforzo dell’ UNI di dare strumenti operativi per accrescere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro.
Inquadra l’SPP come una delle funzioni aziendali per i quali è possibile applicare l’approccio strutturato per processi ma soprattutto indica una metodologia per la determinazione dell’impegno annuo di un SPP in base alla dimensione/complessità aziendale e il livello di rischio aziendale.
Una lettura attenta del documento può dare uno spunto di riflessione ai datori di lavoro che gestiscono (anzi credono di gestire) la salute e la sicurezza in azienda affidando ad un consulente esterno con incarichi di poche ore annue.
Il ns team di professionisti può supportarvi per effettuare un buon check up aziendale e capire gli scostamenti tra quanto fatto e quando da fare anche basandosi sulla tabella 2 riportata nel documento e proporvi le migliori soluzioni per colmare gli eventuali gap.
Il documento è liberamente scaricabile dal sito UNI
